Ultima modifica: 23 Maggio 2017
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Circ. 213 Adempimenti di fine anno scolastico e valutazione finale A.S. 2016/2017.

Adempimenti di fine anno scolastico

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Circolare n. 213

del 23/05/2017

 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado

al DSGA

sede

sito web

 

 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico e valutazione  finale  A.S. 2016/2017.

 

Nel rammentare che giorno 09 giugno 2017 termineranno le lezioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, si forniscono, ai fini dell’organizzazione degli atti preparatori e propedeutici alla valutazione finale degli alunni, le seguenti indicazioni:

  1. Ciascun docente avrà cura di:

1.    elaborare la valutazione su ciascun alunno/a della/e propria/e classe/i, espresso in decimi così come previsto dalla normativa vigente, sulla base di quanto concordato nelle riunioni per disciplina e attuato per le valutazioni del primo quadrimestre, che dovrà tenere conto dell’insieme delle valutazioni espresse nel corso dell’anno scolastico e delle osservazioni sistematiche effettuate sia durante le attività afferenti l’ambito disciplinare che durante le attività finalizzate all’ampliamento dell’Offerta Formativa  in orario curricolare (Ed. alla salute; Ed. alla legalità, di recupero/consolidamento/potenziamento) e in orario extracurricolare (percorsi laboratoriali come Made in Italy, lab. Musicale, attività sportive, visite guidate);

2.    predisporre copia del programma effettivamente svolto da caricare  sul  registro elettronico (percorso: condivisione documenti – gestione documenti –  inserisci cartella). Relativamente alle classi terze  una copia  verrà stampata e  consegnata al docente coordinatore;

  1. redigere (solo per le classi terze) e caricare sul registro elettronico una relazione finale sul programma della propria disciplina e sulle attività svolte nel corso dell’anno scolastico. Copia della relazione verrà consegnata al docente coordinatore entro il 09 Giugno p.v.;
  2. compilare il proprio registro elettronico in tutte le sue parti prima dello scrutinio finale.
  3. B. I coordinatori dei Consigli di Classe avranno cura di:
  4. 1. preparare una relazione conclusiva concordata con il Consiglio di Classe, da caricare sul registro elettronico su quanto svolto dalla classe con riferimento alla programmazione concordata e alle attività educative e didattiche anche di tipo trasversale, di recupero/consolidamento/potenziamento, ampliamento dell’offerta formativa attuate nel corso dell’anno scolastico. Relativamente alle classi terze una copia della relazione conclusiva sarà in formato cartaceo a corredo della documentazione per il presidente della commissione d’esame.
  5. 2. Coordinare per ogni allievo/a la formulazione del giudizio di idoneità (giudizio di ammissione o non ammissione) espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo. (D. L. n. 59/2004 art. 11/4-bis; D.P.R. n. 122/2009, art. 3/2) che deve essere riportato nel documento di valutazione dell’alunno/a e nel registro generale dei voti.

Tale giudizio, espresso in voto, sarà definito sulla scorta  di criteri chiari e trasparenti (a cui i consigli di classe devono attenersi per la valutazione) e dei criteri condivisi nella seduta collegiale di febbraio u.s. e di seguito riportati:

  • GLOBALITÀ: la valutazione comprende sì i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva, ma anche il processo di maturazione della personalità che comprendono tra l’altro atteggiamento, partecipazione, responsabilità, impegno, autonomia;
  • PROCESSUALITÀ: la valutazione parte da una accertata situazione iniziale e indica l’avvicinamento progressivo agli obiettivi programmati per ciascun alunno, da raggiungersi anche attraverso percorsi personalizzati;
  • VALENZA FORMATIVA: la valutazione mette in evidenza le mete raggiunte dall’alunno, anche minime, ed ha l’obiettivo di valorizzare le sue potenzialità;
  • ORIENTAMENTO: la valutazione nel mettere in evidenza le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’alunno lo indirizza verso scelte consapevoli;
  • AUTOVALUTAZIONE: la valutazione, comunicata all’alunno in modo chiaro e trasparente, favorisce l’ autovalutazione che attraverso  l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, favorisce il miglioramento del proprio rendimento.

Il giudizio sarà pertanto riferito:

  • agli aspetti educativi, all’impegno, al miglioramento o alle difficoltà rispetto al punto di partenza;
  • alla partecipazione a progetti scolastici ed extrascolastici;
  • a tutti quegli elementi che possano fare del giudizio di ammissione una sintesi completa e non parziale del percorso dell’allievo.
  1. 3. Predisporre entro il 09 giugno un raccoglitore (solo per le terze classi) contenente copia della relazione conclusiva concordata con il Consiglio di Classe, copia del programma svolto nell’ambito di ciascuna disciplina, programmi candidati privatisti.
  • Inserire sul registro elettronico la proposta divoto di comportamento;
  • Stampare la griglia riepilogativa delle valutazioni riportata sul registro elettronico e metterla a disposizione dei colleghi del proprio Consiglio.
  • Firmare le schede di valutazione stampate a seguito dello scrutinio e verificare che siano compilate in ogni parte;
  1. I docenti che hanno svolto laboratori in orario curriculare ed extracurricolare avranno cura di:
  2. 1. redigere una relazione accurata sulle attività previste nei singoli progetti ed effettivamente svolte. In particolare indicheranno gli obiettivi raggiunti, i risultati conseguiti e verificabili, sulla base di quanto programmato, riportando eventuali osservazioni e suggerimenti propri e di coloro che hanno partecipato all’attuazione dei singoli progetti; le relazioni verranno consegnate alla Prof.ssa Rinaudo entro il 21 giugno c.a.
  3. D. I Docenti incaricati delle “funzioni strumentali” e referenti di progetto avranno cura di:
  4. 1. redigere una relazione attenta e dettagliata, con riferimento ai compiti loro assegnati, sulle attività che hanno coordinato, indicando eventuali punti di forza e/o punti di debolezza relativi all’incarico ricevuto. Nella relazione dovrà essere indicato il numero delle classi coinvolte, il numero degli alunni, le attività svolte e i prodotti realizzati; le relazioni verranno consegnate alla Prof.ssa Rinaudo entro il 23 giugno c.a.

 

 

In vista della valutazione conclusiva le SS.LL sono invitate a prendere visione del DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 – S.O.) di cui allega stralcio.

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

TOMMASO GAMBARO

  

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62

Capo I – Principi generali

Art. 1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

  1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
  2. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
  3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
  4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
  5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
  6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.
  7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
  8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Capo II – Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2 – Valutazione nel primo ciclo

  1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
  2. L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
  3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
  4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
  5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
  6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
  7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 5 – Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

  1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
  2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 – Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo

  1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
  2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
  4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
  5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Art. 11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

  1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
  2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
  3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
  4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.
  5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
  6. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
  7. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
  8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
  9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
  10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
  11. Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
  12. Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
  13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
  14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7.
  15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

 

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