Circ. 80 Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti.A.S. 2016/17.
Periodo di formazione e di prova per i neo-assunti.A.S. 2016/17
Circ. 80 del 13/12/2016
Ai docenti neo immessi in ruolo
allegati-neo-formaz-1-1 allegati-neo-formaz-1 cm-28515_2016-10 cm-36167_5nov2015-3 dm-850_27ott2015-2 Ai tutor docenti neo immessi in ruolo
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Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti.A.S. 2016/17.
Anche per il corrente anno scolastico l’anno di prova e di formazione dei docenti neo-assunti si farà sul modello posto in essere lo scorso anno.
Si riportano di seguito alcuni punti del decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 107, relativo agli obiettivi, alle modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, alle attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.
- Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.
- Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà..
Il docenteneoassunto dovrà cominciare dal bilancio delle competenze iniziale e concluderà il proprio percorso con il patto di sviluppo formativo. Nell’anno di prova e formazione sono previste le seguenti attività:
- Bilancio delle competenze iniziale
- Incontri propedeutici
- Laboratori formativi
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova
- I docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova.
- Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento delservizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico,di cui almeno centoventi per le attività didattiche
- Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
- Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
- In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico didecorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta
Ferme restando le prescrizioni contenute nel D.M.850/2015, si sintetizzano di seguito alcuni orientamenti cui dovranno ispirarsi le azioni di progettazione della formazione per i docenti neo-assunti:
- la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionaliche ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto); a tal fine è fornito un modello digitale all’interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo;
- il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
- sulla base dei bisogni rilevati l’amministrazione scolastica organizzerà indicativamente specifici laboratori di formazione (art. 8 del decreto), la cuifrequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale;
- dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione inclasse concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del decreto);
- la formazione on line (art. 10 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa adisposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. Il del decreto), le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review.
La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE.
Le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la valutazione dell’attività realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base delle diverse esigenze organizzative.
Si allega:
- M 850 del 27/10/2015
- Nota MIUR 04/10/2016
- M del 05/11/2016 Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi.
- Piano di formazione
- Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti;
- Proposta di pianificazione delle attività per i docenti neoassunti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
TOMMASO GAMBARO