Ultima modifica: 2 Gennaio 2022

Diritto di Accesso civico

Che cos’è l’accesso civico?

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo, oppure i dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con i limiti relativi agli interessi giuridicamente rilevanti.

Con il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”. L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, l’accesso civico non presuppone un interesse qualificato del richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali (Accesso civico semplice).

Con il Decreto legislativo 97/2016, recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicità e Trasparenza correttivo della legge 190/2012 E del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, N. 124, in Materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia).

Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque può accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente (Accesso civico generalizzato o accesso FOIA).

Istanza di accesso civico

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. al Responsabile della trasparenza, che è il Dirigente Scolastico, Tommaso Gambaro.

Come presentare l’istanza

utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

  • in allegato, via mail, all’indirizzo paic89900q@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando all’ufficio alunni dell’Istituto Comprensivo Abba Alighieri, Via R. Marturano 77/79, Palermo, il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico:    

icona_doc   istanza-di-accesso-civico

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell´istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

 

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