Ultima modifica: 11 Gennaio 2016
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196


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Decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia

di protezione dei dati personali

 

Art. 13

(Informativa)

  1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati

personali sono previamente informati oralmente o per iscritto

circa:

  1. a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati

i dati;

  1. b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei

dati;

  1. c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  2. d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito

di diffusione dei dati medesimi;

  1. e) i diritti di cui all’articolo 7;

f ) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante

nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo

5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più

responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il

sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso

le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato

dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile

per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei

diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

  1. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi

previsti da specifiche disposizioni del presente codice

e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che

fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto

l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni

ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza

dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o

repressione di reati.

  1. Il Garante può individuare con proprio provvedimento

modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare

da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

  1. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,

l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie

di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della

registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione,

non oltre la prima comunicazione.

  1. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
  2. a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

  1. b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni

difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,

o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede

giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente

per tali finalità e per il periodo strettamente necessario

al loro perseguimento;

  1. c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi

che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,

dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto

tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico

Tommaso Gambaro

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