Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia
di protezione dei dati personali
Art. 13
(Informativa)
- L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito
di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all’articolo 7;
f ) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile
per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
- L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice
e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
- Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare
da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
- Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
- c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
F.to Il Dirigente Scolastico
Tommaso Gambaro